(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale
           della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  all'Art.  21  della  legge  regionale 6 luglio 1998, n. 24
   «Pianificazione   paesistica  e  tutela  dei  beni  e  delle  aree
   sottoposti a vincolo paesistico» e successive modifiche.
    1. Al comma 1 dell'Art. 21 della legge regionale n. 24/1998, come
da  ultimo  modificato dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 19,
le   parole:  «Entro  il  31 ottobre  2006,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Entro il 31 dicembre 2007,».